| Garante per la Privacy e le aste al ribasso |
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| Mercoledì 03 Settembre 2008 10:05 | ||||||
Il profilo più critico del sistema è per gli offerenti probabilmente quello relativo all'utilizzo dei dati personali. Se infatti fosse vero quanto riportato dalle medesime fonti, secondo cui i beni verrebbero messi in vendita da terzi o dalle stesse case d'asta al fine di raccogliere poi i dati personali degli offerenti ai fini di un'eventuale profilazione delle abitudini degli stessi in quanto potenziali fruitori di servizi di scommesse o di giochi, ci troveremmo di fronte ad un'attività in grado di confliggere apertamente con la disciplina della privacy.Va ricordato in proposito come il Garante per la privacy abbia ribadito che coloro che raccolgono dati ai fini della profilazione, debbano effettuare un adempimento molto penetrante, ovvero notificare al Garante stesso i trattamenti effettuati mediante l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire profili dei consumatori o ad analizzarne abitudini e scelte in ordine ai prodotti acquistati (cfr. artt. 37, comma 1, lett. d) e 163 del Codice), nonché adottare misure anche minime di sicurezza (artt. 31-35 e Allegato B) del Codice). Fra l'altro, il Garante ha espressamente stabilito che: 1. i dati eventualmente trattati a fini di profilazione ovvero di ricerche di mercato siano conservati secondo modalità idonee a limitarne l'ambito di circolazione allo stretto indispensabile, circoscrivendo qualitativamente e quantitativamente il numero di addetti aventi accesso alle informazioni; 2. sia escluso l'uso di sistemi e programmi che permettano, fuori dei casi consentiti, una ricostruzione organica di scelte, comportamenti e profili di interessi non soggetta alle previe valutazioni di questa Autorità ai sensi dell'art. 17 del Codice; 3. non si eludano, attraverso la preposizione di soggetti "esterni" quali responsabili del trattamento, le richiamate garanzie in tema di comunicazione e conservazione dei dati e di trasparenza nell'informativa riguardo sia alle finalità che ai soggetti che le perseguono; 4. si pongano a disposizione degli interessati, anche nell'informativa, specifici recapiti, anche di posta elettronica, al fine di un agevole esercizio dei diritti. In definitiva, sembra potersi affermare che l'attività delle aste al ribasso come si è sviluppato in questi ultimi mesi non possa essere collocato semplicemente nel panorama normativo delle aste on line e per questo motivo sembra opportuno un intervento normativo (come avvenne ad esempio nel 2002 per le aste on line "tradizionali") che chiarifichi i possibili ambiti applicativi delle aste al ribasso, prima che di tali fenomeni se ne debbano occupare (a vario titolo) i tribunali. Fonte: www.altalex.com
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Il profilo più critico del sistema è per gli offerenti probabilmente quello relativo all'utilizzo dei dati personali. Se infatti fosse vero quanto riportato dalle medesime fonti, secondo cui i beni verrebbero messi in vendita da terzi o dalle stesse case d'asta al fine di raccogliere poi i dati personali degli offerenti ai fini di un'eventuale profilazione delle abitudini degli stessi in quanto potenziali fruitori di servizi di scommesse o di giochi, ci troveremmo di fronte ad un'attività in grado di confliggere apertamente con la disciplina della privacy..jpg)


